Art. 2.
(Esercizio del diritto d'autore).

      1. All'autore, ai suoi successori o agli aventi causa è riconosciuto il diritto di dare vita a organismi associativi, rappresentativi delle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, dello statuto della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 4 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001, e successive modificazioni, nelle forme disciplinate ai sensi della presente legge, volte all'esercizio delle attività di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3.
      2. I proventi economici derivanti dalla gestione del diritto d'autore, qualora conseguiti tramite le forme associative di cui al comma 1, sono destinati alla remunerazione dei diritti dei titolari, a fini solidaristici fra i rappresentati e di sostegno delle varie forme di creazione artistica, nonché alla salvaguardia e alla promozione

 

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del repertorio nazionale e alla copertura dei costi della struttura gestionale.
      3. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.